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Documento Unico di Regolarità Contributiva
Nuove disposizioni in merito alla presentazione del D.U.R.C. nelle pratiche edilizie
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) (Art. 90 D.Lgs. n. 81/2008 e L.R. n. 8/2005) delle imprese che eseguono lavori edili per conto di privati - Modalità di presentazione.

Vista la circolare pervenuta il 05/03/2010 dalla Cassa Edile di Pesaro, si fa presente che il DURC da allegare, qualora necessario, alle pratiche edilizie (DIA - Permessi di Costruire - Agibilità) dovrà essere presentato SEMPRE IN ORIGINALE.

Parere dello scrivente ufficio è che, in ossequio al DPR 445/2000, il D.U.R.C. in originale possa essere utilmente sostituito dalla COPIA CONFORME dello stesso secondo quanto previsto dall'art. 19 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. Tale dichiarazione di copia conforme è valida solo se accompagnata da copia del certificato di identità del dichiarante.

Si ricorda inoltre che il termine di validità temporale per il D.U.R.C. in caso di lavori privati è pari a 3 MESI, anche in caso lo stesso venga prodotto in copia conforme. La data di emissione del D.U.R.C. non potrà perciò essere anteriore a 3 mesi rispetto alla data di inizio lavori (data dichiarata nella comunicazione di inizio lavori per il P.d.C. - 30 giorni dopo la presentazione al protocollo in caso di D.I.A.)

Si precisa che, qualora non dovesse essere rispettata la suddetta indicazione, verranno applicate le prescrizioni e/o sanzioni previste dalle normative in materia (
art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e L.R. 23.02.2005 n. 8)

 Circolare DURC Cassa Edile di Pesaro
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